Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 390 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta la mancata o parziale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e, perdurando l’inadempimento, nomina un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti. La cessazione della materia del contendere opera limitatamente alle statuizioni già eseguite dall’Amministrazione, mentre resta dovuta l’esecuzione del residuo. Il commissario può essere individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, con assegnazione di un termine per l’adempimento. In tal caso non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.

Il Fatto

Il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 328 dell’8 luglio 2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di causa, quale Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi e spese processuali.

La sentenza, notificata il 9 luglio 2024, era passata in giudicato. L’Amministrazione aveva liquidato soltanto le spese legali, lasciando ineseguito il giudicato sul capitale e sugli interessi. La ricorrente ha quindi promosso ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la controversia come giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e ha verificato lo stato di attuazione del giudicato. Il thema decidendum riguardava esclusivamente la parte della sentenza rimasta ineseguita, avendo l’Amministrazione provveduto alla liquidazione delle spese in favore del procuratore antistatario.

All’udienza camerale il difensore della ricorrente ha confermato la persistenza del mancato integrale pagamento del bonus annuale e degli interessi, nonché del bonus maturato per l’anno scolastico 2024/2025. La difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione, senza però offrire indicazioni utili per una soluzione bonaria. Il Tribunale aveva in precedenza rinviato la trattazione per favorire lo spontaneo adempimento, senza esito.

Accertato l’inadempimento, il Collegio ha accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, e assegnando un termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.

Quanto alle spese, il Tribunale ha posto il carico a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in considerazione della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il dispositivo ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per la parte già eseguita e accolto il ricorso per il resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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