Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 389 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta il persistente inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato formatosi davanti al giudice del lavoro e, accertata l’inerzia, nomina il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita. La nomina può essere conferita a un dirigente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. In tal caso nessun compenso è dovuto per l’attività commissariale. Quando l’amministrazione abbia già eseguito una parte del giudicato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella porzione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della serialità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

Il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 292 del 6 giugno 2024, aveva accolto il ricorso della docente condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere il contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, oltre interessi, e alla rifusione delle spese legali.

La sentenza, notificata e passata in giudicato, è rimasta ineseguita quanto al riconoscimento del capitale e degli interessi. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 la difesa della ricorrente ha confermato la persistenza del mancato pagamento del bonus e degli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’ambito del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e rileva che l’amministrazione ha dato esecuzione solo parziale al giudicato. Le spese legali liquidate in favore del procuratore antistatario risultano corrisposte dopo il deposito del ricorso, con la conseguente cessazione della materia del contendere per quella porzione della domanda.

Residua invece l’inadempimento sul riconoscimento del capitale — il contributo annuale della Carta elettronica del docente — e sugli interessi maturati. Il Tribunale sottolinea come l’amministrazione, pur sollecitata, non abbia fornito elementi utili per una definizione bonaria della controversia, persistendo l’inerzia.

Accertato il mancato integrale adempimento, il Collegio accoglie l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. All’adempimento è assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Quanto al compenso, il Tribunale esclude la liquidazione di alcunché, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, tenuto conto della serialità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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