Ottemperanza Carta docente e spese di lite senza difensore antistatario (TAR Campania n. 5138 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., l’ordine rivolto all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato non può estendersi alla parte del dispositivo relativa alla rifusione delle spese di lite, qualora il ricorso non sia stato proposto anche dal difensore antistatario, il quale è titolare, per ciò solo, di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione della propria assistita. In tal caso, il giudice dell’ottemperanza, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ordina l’esecuzione limitatamente ai capi che riguardano la parte ricorrente, nomina il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e dispone la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione del relativo beneficio economico e alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. In mancanza di adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’esecuzione, la fissazione della penalità di mora e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997. Ha quindi ordinato all’Amministrazione, che non aveva dato prova di aver adempiuto, di provvedere nel termine di sessanta giorni alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo.
Il Collegio ha, tuttavia, circoscritto l’ordine di esecuzione, escludendo la parte relativa alle spese di lite. Tale esclusione è motivata dal fatto che il ricorso per l’ottemperanza non è stato proposto anche dal difensore antistatario, il quale, in ragione della distrazione disposta dal giudice del lavoro, è titolare di un autonomo titolo di credito nei confronti della parte soccombente, distinto dalla posizione della propria assistita. Richiamando i precedenti della Cassazione civile (Sez. III, n. 27041 del 2008 e n. 21070 del 2009), il giudice amministrativo ha precisato che l’eventuale omissione dell’esecuzione concerne un diritto proprio del difensore, la cui tutela non può essere azionata nel presente giudizio dalla sola parte.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, determinando il compenso in euro 500,00, a carico del Ministero. Ha, infine, disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere, con conseguente onere della parte di attivarsi per l’insediamento del Commissario.
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Nota della Redazione
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