Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 150 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato e ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. Decorso inutilmente il termine assegnato, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione inadempiente, attingendo alle risorse interne. L’esercizio dell’incarico commissariale costituisce obbligo del dipendente pubblico, cui non può sottrarsi salvo giustificato motivo sottoposto al Giudice. Al commissario interno non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, tanto più quando l’Amministrazione avrebbe già dovuto provvedere. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siracusa con cui era stato riconosciuto il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, ma il Ministero non ha dato esecuzione.
Il MIM si è costituito con memoria di mera forma, senza provare di avere adempiuto. La causa è stata trattata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. La sentenza di merito risultava passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa, ed era stata ritualmente notificata all’Amministrazione.
Dal momento della notificazione era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur gravandone su di essa l’onere.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio.
Il Collegio ha precisato che l’esercizio dell’incarico commissariale è un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al Giudice, e che il commissario non è necessariamente l’organo che avrebbe dovuto provvedere. Nel caso di specie il commissario non avrà diritto ad alcun compenso: nominandosi un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, e il Ministero avrebbe già dovuto adempiere.
Il Collegio ha inoltre imposto al commissario, in caso di delega o insediamento, di darne immediata comunicazione alla Segreteria della Sezione. Le spese di lite sono state liquidate secondo soccombenza e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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