Atto plurimotivato e diniego paesaggistico su area non edificata (TAR Sardegna n. 947 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, sorretto da più ragioni giustificatrici autonome, è sufficiente a sostenerne la legittimità la fondatezza anche di una sola di esse, con conseguente rigetto dell’intero ricorso anche ove le censure avverso le altre rationes decidendi risultino fondate. Il parere negativo dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica resiste alle censure quando l’area interessata dall’intervento risulti, allo stato, priva di edificazione e destinata a conservazione dal piano di lottizzazione. Il riferimento a un condono edilizio perfezionatosi per silentium non è invocabile quando, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente, sarebbe stato comunque necessario un parere favorevole espresso dell’autorità di tutela. Il provvedimento comunale che si limiti a prendere atto dell’intervenuto silenzio assenso è privo di efficacia costitutiva.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un lotto in località Punta Sardegna nel Comune di Palau, ha presentato istanza di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, con realizzazione di due residenze unifamiliari, una diversa sistemazione esterna e vani tecnici. Il SUAPEE comunale ha rigettato l’istanza con provvedimento unico negativo, fondato sul parere contrario dell’Ufficio urbanistica e sul parere del Servizio Tutela del Paesaggio regionale, favorevole per la prima unità immobiliare e negativo per la seconda.
La società ha impugnato il diniego e i pareri presupposti davanti al TAR Sardegna, contestando nel merito entrambi i pilastri motivazionali. La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di un precedente diniego relativo al medesimo progetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare della Regione. Dal confronto tra le tavole dei due progetti emerge una differente localizzazione dei fabbricati: i progetti non possono quindi ritenersi identici e la mancata impugnazione del diniego precedente non incide sull’interesse a ricorrere.
Nel merito, il Tribunale richiama l’insegnamento secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, la fondatezza anche di una sola ragione giustificatrice è sufficiente a sorreggerne la legittimità, citando Cons. Stato, Sez. IV, n. 6470 del 2021 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 6115 del 2021. Il giudice amministrativo può pertanto limitarsi a verificare la tenuta di una delle autonome rationes decidendi, restando irrilevante l’esito delle censure sulle altre.
Il Collegio esamina il parere negativo regionale sull’unità immobiliare n. 2. Dagli atti di causa risulta che nell’area insiste solo una rudimentale pedana in cemento e qualche traccia di un preesistente muretto; le stesse foto del progettista attestano che l’area è sostanzialmente libera. Il parere dell’UTP, che ha qualificato l’area come priva di edifici già realizzati e destinata a conservazione dal piano di lottizzazione, resiste dunque alle censure.
Quanto al condono edilizio invocato dalla ricorrente, il Tribunale rileva che il provvedimento comunale richiamato si limita a prendere atto dell’intervenuto silenzio assenso, senza alcuna efficacia costitutiva. In area vincolata paesaggisticamente, il silenzio assenso non può ritenersi formato in difetto di un parere favorevole espresso dell’autorità di tutela, richiamando sul punto TAR Sardegna, Sez. II, n. 1027 del 2023.
Il parere regionale regge, e correttamente il SUAPEE ne ha desunto ragioni ostative per l’unità immobiliare n. 2; trattandosi di progetto unitariamente considerato, il diniego si estende all’intero intervento. Il ricorso è infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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