Ottemperanza al giudicato sul diritto alla carta docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2025 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che ha accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, spetta al ricorrente provare il fatto costitutivo, ossia l’esistenza di una decisione passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.; incombe invece sull’Amministrazione l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, secondo l’art. 2697 cod. civ.. In difetto di tale prova, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. La penalità di mora non è dovuta quando, avuto riguardo al tempo trascorso, alla natura del credito e all’entità delle somme, risulti manifestamente iniqua.
Il Fatto
Due sentenze del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, avevano accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per un valore complessivo di euro 1.500,00 oltre accessori e di euro 500,00 oltre accessori.
Le decisioni erano state notificate e erano passate in giudicato. L’Amministrazione non aveva però adottato alcun atto esecutivo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la liquidazione delle spese con distrazione in favore dei difensori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ritualità della proposizione del ricorso: la notificazione dei titoli esecutivi, il passaggio in giudicato delle sentenze e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalle decisioni del giudice ordinario passate in giudicato. Spettava dunque al Ministero dimostrare l’inefficacia di tali fatti. L’Amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Ne è derivata l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo è stato esteso anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguire il passaggio in giudicato e la registrazione.
Il Collegio ha invece escluso la penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua in ragione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, della natura del credito e dell’entità delle somme pretese.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero, con facoltà di delega, escludendo il compenso in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come integrato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, richiamando sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.
Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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