Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2031 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione convenuta, che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento, versa in inadempimento, poiché i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice amministrativo ordina quindi l’esecuzione del titolo entro un termine e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il commissario, se dirigente interno della stessa Amministrazione, non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva condannato l’Amministrazione ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata in forma esecutiva, è passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione.
La ricorrente deduce che il Ministero non ha provveduto ad accreditare la somma e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive nei confronti della P.A. Chiede quindi la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. La ricorrente chiede l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, categoria di provvedimenti per cui l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. Il Tribunale accerta inoltre il rispetto del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello per il deposito del ricorso ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
Quanto al rito, è documentata l’avvenuta notificazione al Ministero della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, il Collegio rileva il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento del Ministero, che non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Richiamando il principio dell’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, il Tribunale riconosce in capo all’Amministrazione l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza, ordinandola entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio e termine di novanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione.
Sul compenso, il Tribunale esclude che il commissario ne abbia diritto, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a una serie di precedenti conformi TAR. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
Nota della Redazione
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