Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2496 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996, l’inadempimento dell’amministrazione determina l’accoglimento del ricorso e l’ordine di esecuzione entro un termine assegnato. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento va nominato il commissario ad acta, che opera senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, estensibile per analogia all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle ivi previste.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in via di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 108/2024, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio della cd. “carta docente” previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di euro 2.500 oltre rivalutazione ed interessi.

Il Ministero, costituitosi, ha rappresentato l’elevatissimo numero di richieste di ottemperanza pervenute a seguito del contenzioso seriale diffuso sull’intero territorio nazionale e la conseguente carenza di fondi in bilancio. La causa è stata posta in decisione all’esito della camera di consiglio del 24 giugno 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità dello strumento processuale adottato. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, ipotesi che ricorre nel caso concreto.

Il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Agrigento è stato attestato dalla competente cancelleria in data 9.09.2025. Il Collegio ha poi scrutinato gli ulteriori adempimenti richiesti dal legislatore per la proponibilità dell’azione.

Quanto al termine dilatorio, è risultato rispettato quello di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996: la sentenza dichiarata conforme all’originale è stata notificata all’amministrazione in data 31.01.2024, mentre il ricorso è stato notificato e depositato in data 7 ottobre 2025.

Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato dichiarato fondato nel merito e accolto, con ordine di esecuzione del titolo mediante accreditamento della somma spettante a titolo di carta del docente ed accessori, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha precisato che la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della citata legge, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Le spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del carattere seriale della materia e del non elevato livello di complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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