Difetto di giurisdizione sulle note di credito ASL per prestazioni sanitarie (TAR Campania n. 1075 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla effettiva debenza dei corrispettivi per prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Quando il petitum sostanziale si esaurisce nella contestazione del quantum dovuto e non coinvolge la verifica dell’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione, la posizione azionata è di diritto soggettivo di credito e non di interesse legittimo. L’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., nell’escludere dalla giurisdizione esclusiva le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi, conferma il riparto: il rapporto tra azienda sanitaria e struttura accreditata si svolge su un piano paritario di contenuto meramente patrimoniale.
Il Fatto
La ricorrente gestisce una struttura sanitaria autorizzata e accreditata presso il Servizio sanitario regionale, ove eroga prestazioni di risonanza magnetica mediante apparecchiatura a basso campo magnetico. L’azienda sanitaria, ritenendo che tali apparecchiature non possano erogare con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale indagini su encefalo, cuore, addome, mammella e vasi, ha chiesto l’emissione di note di credito a storno per le prestazioni rese nei mesi di luglio e agosto 2022, rispettivamente per 1.694,69 euro e 1.200,00 euro. La struttura ha impugnato le due note davanti al giudice amministrativo, sostenendo l’erronea interpretazione della disciplina di settore. L’azienda non si è costituita. Il Tribunale ha preventivamente avvisato la parte di un possibile difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il petitum sostanziale attiene a pretese debitorie tra le parti e non all’esercizio di un potere autoritativo. La ricorrente contesta l’an e il quantum del corrispettivo richiesto dall’azienda, senza che la controversia investa la verifica dell’azione amministrativa. Da qui il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Tribunale ha richiamato una propria precedente pronuncia, resa in un giudizio sovrapponibile instaurato dalla stessa ricorrente per analoghe note di credito relative a un diverso periodo. In quella sede si è affermato che il riparto va individuato ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni, escludendo però quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi. Quando è in contestazione la sola effettiva debenza dei corrispettivi, la controversia travalica i limiti della giurisdizione amministrativa.
Il Collegio ha poi richiamato il precedente del Consiglio di Stato sez. III n. 1839 del 20.03.2019, secondo cui sono devolute al giudice ordinario le controversie su corrispettivi nelle quali rileva non l’esistenza o il contenuto della concessione, ma solo l’effettiva debenza delle somme, secondo un rapporto paritario di contenuto patrimoniale. Nella medesima direzione la pronuncia delle Sezioni Unite civili n. 22094 del 29.10.2015, che ha riconosciuto la giurisdizione ordinaria sulla contestazione della c.d. regressione tariffaria nei rapporti tra aziende sanitarie e strutture accreditate, potendo il giudice ordinario sindacare direttamente le singole voci costitutive del credito. La natura contrattuale del rapporto, fondato sugli accordi di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, esclude che la pubblica amministrazione agisca in posizione di supremazia.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti dell’art. 11 c.p.a. e possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.. Nessuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’azienda.
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Nota della Redazione
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