Ottemperanza al giudicato e Carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2761 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che ha condannato l’amministrazione al pagamento di una somma mediante buoni elettronici di spesa è fondato quando il creditore abbia rispettato le formalità di notifica del titolo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni. L’amministrazione che si costituisca senza dedurre l’avvenuto pagamento né altri fatti estintivi delle ragioni di credito resta inadempiente. Il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo, assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato. Quel provvedimento aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015 per tre anni scolastici e aveva ordinato al Ministero il pagamento di 1.500 € tramite buoni elettronici di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite.
Il titolo è stato notificato all’amministrazione scolastica il 13 agosto 2025. Decorso il termine dilatorio, il creditore propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia. L’amministrazione si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato e lo accoglie, richiamando i precedenti della stessa Sezione. La sentenza azionata contiene una condanna pecuniaria dell’amministrazione ed è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria.
Sul piano delle condizioni dell’azione, il Tribunale verifica il rispetto delle formalità e dei termini di legge per la notifica della pronuncia all’ente debitore. La notifica del 13 agosto 2025 ha fatto decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. La condizione di procedibilità è dunque integrata.
Nel merito dell’inerzia, la difesa pubblica non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. L’inadempimento resta quindi incontestato.
Da qui la condanna a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nel titolo per gli anni scolastici riconosciuti, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, e le spese di lite. Il termine ultimo è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inerzia il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della parte, una volta vanamente scaduto il termine, e provvedere direttamente entro ulteriori sessanta giorni. Gli si impone di depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato, e di far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, se dovuto, sarà liquidato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione ai legali antistatari, avendo riguardo analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in ragione dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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