Tariffe energia, no al pieno ristoro dei costi per i certificati bianchi (Cons. Stato n. 1247 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel meccanismo dei titoli di efficienza energetica non è configurabile un principio di integrale recupero dei costi sostenuti dai distributori. La verifica della remuneratività della gestione va condotta sul complesso dei costi e dei ricavi, non sul singolo costo di acquisto dei certificati, dovendosi escludere ogni full cost recovery. Il valore massimo di riconoscimento del contributo tariffario costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’Autorità, sindacabile solo per manifesta incongruenza o irragionevolezza. La disciplina settoriale del contributo ha valenza assorbente rispetto alle previsioni generali della legge n. 481/1995, che impongono di contemperare redditività del servizio e tutela degli utenti e dell’ambiente. Non è illegittimo il rinvio a successivi approfondimenti in ordine all’introduzione di meccanismi di riconoscimento dei costi dei titoli virtuali, quando non incida sul quadro regolatorio vigente.

Il Fatto

La società di distribuzione dell’energia elettrica proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la deliberazione con cui l’ARERA aveva rideterminato il contributo tariffario riconosciuto ai distributori nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica. L’atto regolatorio non prevedeva il contributo addizionale per l’anno d’obbligo 2018, riconosciuto invece a partire dall’anno successivo, e rinviava l’introduzione di meccanismi di riconoscimento dei costi sostenuti per l’ottenimento dei titoli virtuali.

A seguito di opposizione dell’Autorità, la società trasponiva il ricorso davanti al TAR Lombardia, che lo respingeva. Proposto appello, la questione giungeva al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza di primo grado, lamentandosi la violazione del principio di necessaria redditività dei servizi pubblici e di copertura dei costi sostenuti nell’interesse generale, oltre al difetto di certezza e trasparenza del sistema tariffario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anziché respingere la pretesa della società di ottenere, per l’anno d’obbligo 2018, il conguaglio rappresentato dal contributo addizionale non riconosciuto. La tesi attorea si fonda su un presupposto inesatto: il fatto che l’operatore non sia rientrato nelle spese di acquisto dei certificati non integra una perdita rilevante, poiché l’ordinamento consente di assolvere l’obbligo anche mediante la realizzazione diretta di progetti di efficienza energetica.

La verifica della remuneratività, osserva il Consiglio di Stato, deve riguardare il complesso dei costi della gestione e non il singolo costo di acquisto dei titoli. La tariffa di distribuzione ha garantito nel complesso l’equilibrio economico-finanziario, come dimostrano gli utili prodotti negli esercizi considerati. Richiamando le proprie Sezioni Unite n. 16 del 2025, il Collegio ribadisce che una volta assicurato l’equilibrio la regolazione non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore. Ne deriva l’esclusione di un principio di full cost recovery.

La disciplina settoriale prevede un valore massimo di riconoscimento dei costi, la cui determinazione spetta all’Autorità: come chiarito dalla Sez. VI n. 1593 del 2022, l’impresa non può pretendere di traslare integralmente i costi sulla tariffa. Il contributo per il 2018 è stato peraltro determinato applicando solo in parte il tetto di 250 euro per titolo, tenendo conto della disciplina transitoria prevista dalla deliberazione n. 487/2018. La disciplina del contributo tariffario ha valenza assorbente rispetto ai parametri della legge n. 481/1995, che impongono di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con quelli sociali e ambientali.

Quanto alla disponibilità residua di titoli, l’Autorità ha svolto una valutazione tecnica non superabile se non per risultati abnormi o manifestamente illogici. L’erogazione aggiuntiva non avrebbe prodotto alcun effetto incentivante, essendosi gli acquisti già conclusi a un prezzo stabilizzato, e non si era registrata scarsità di titoli. Il rinvio ai successivi approfondimenti sui titoli virtuali non rende indeterminato il quadro regolatorio, anche perché le modifiche normative hanno prorogato fino al 2030 la possibilità di riscatto, rendendo la pretesa carente di attualità e concretezza. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *