Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1244 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esatto adempimento del giudicato e, riscontrata la mancata esecuzione del titolo, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla decisione nel termine assegnato. Il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente impone all’Amministrazione di mettere a disposizione del creditore la carta e il relativo importo per le annualità accertate nel titolo giudiziale. L’esecuzione delle sole spese di lite non integra ottemperanza del giudicato. Per il caso di ulteriore inadempienza il giudice nomina commissario ad acta un organo dell’Amministrazione, con facoltà di delega, che provvede su richiesta dell’interessato decorso inutilmente il termine.
Il Fatto
La ricorrente ha convenuto il Ministero dell’istruzione e del merito dinanzi al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, n. 255 del 28 novembre 2023. Con quel titolo era stato accertato il diritto al beneficio di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, con condanna del Ministero all’adozione di ogni atto necessario e al pagamento delle spese.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 6.05.2024, ed è stata notificata all’Amministrazione debitrice il 29.11.2023, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996. Il Ministero si è costituito ma non ha contestato il merito delle pretese, documentando solo il pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti di causa risulta eseguita la sola condanna alle spese. Non risulta invece, e la circostanza non è contestata, che il titolo sia stato ottemperato quanto alla fornitura della carta docente e alla messa a disposizione delle relative somme per le annualità indicate nella sentenza.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza a mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che l’interessato gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, curando gli adempimenti necessari e il pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa in relazione ai numerosi analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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