Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1243 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione integrale del titolo. La circostanza che l’Amministrazione abbia provveduto solo su alcuni capi della sentenza non esclude l’inottemperanza per le prestazioni ancora dovute. Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, che accerta il diritto alla carta elettronica del docente, impone all’Amministrazione di mettere a disposizione il beneficio e le relative somme per le annualità riconosciute. Decorso inutilmente il termine assegnato, è legittima la nomina del commissario ad acta con poteri sostitutivi.
Il Fatto
Il Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, con sentenza n. 396 del 27 dicembre 2023, aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione la somma complessiva di € 2.500,00 e al pagamento delle spese.
Passata la sentenza in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 29.04.2024, e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito documentando solo il pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo giudiziale è stato eseguito limitatamente alle spese di lite. Non risulta invece, e la circostanza non è contestata, che il Ministero abbia provveduto alla fornitura della carta docente e alla messa a disposizione delle relative somme per le annualità indicate nella sentenza. L’inadempimento parziale integra dunque il presupposto dell’ottemperanza.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta elettronica del docente e il relativo importo per gli anni scolastici contemplati nel titolo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, a tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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