Ottemperanza del giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1245 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato e ordina l’esecuzione integrale del titolo. L’avvenuto pagamento delle sole spese di lite non esaurisce l’obbligo di ottemperanza, quando resti ineseguita la prestazione principale accertata dal giudice del lavoro. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996 costituisce presupposto di procedibilità del ricorso e deve essere decorso alla data di proposizione dello stesso. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, con facoltà di delega a un funzionario, per il caso di ulteriore inottemperanza nel termine assegnato all’amministrazione.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, n. 252 del 28 novembre 2023, è stato accertato il diritto del ricorrente al beneficio della carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, oltre alla refusione delle spese.
Formatosi il giudicato, come da attestazione della cancelleria del 6.05.2024, e notificato il titolo alla sede reale dell’amministrazione, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito, documentando soltanto il pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica in primo luogo la sussistenza dei presupposti del rimedio. La sentenza è passata in giudicato e dalla notifica alla sede reale dell’amministrazione debitrice, effettuata il 28.11.2023, è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Sul merito, il Tribunale rileva che dagli atti di causa risulta eseguito il solo capo relativo alle spese di lite. Non risulta invece, e la circostanza non è contestata, che il titolo sia stato ottemperato con riguardo alla fornitura della carta docente e alla messa a disposizione delle relative somme per le annualità indicate nella sentenza.
L’inadempimento parziale è quindi accertato. L’ottemperanza impone all’amministrazione di dare esecuzione all’intero contenuto del giudicato, non potendo il pagamento delle spese esaurire l’obbligo quando resti ineseguita la prestazione principale. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza a mettere a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi precedenti analoghi.
Nota della Redazione
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