Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta per la carta (TAR Toscana n. 1246 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto il diritto alla carta docente è fondato quando l’Amministrazione abbia eseguito il titolo solo per le spese di lite e non abbia messo a disposizione il beneficio economico nelle annualità riconosciute. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente. L’accertamento dell’inottemperanza prescinde da contestazioni sul merito, non formulate dal resistente, e si fonda sulla mancata dimostrazione dell’esecuzione della prestazione dovuta. La soccombenza segue l’accoglimento, con liquidazione delle spese contenuta in ragione del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
Il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, con la sentenza n. 437 del 24 novembre 2023, aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 annui, e aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione, oltre alle spese.
Passata la sentenza in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 23.01.2024, e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il Ministero si è costituito ma non ha formulato deduzioni sul merito delle pretese, limitandosi a documentare il pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo. Su questo punto l’esecuzione è dunque intervenuta.
Il Collegio rileva invece che non risulta, e la circostanza non è contestata, che il titolo sia stato ottemperato quanto alla fornitura della carta docente e alla messa a disposizione delle relative somme per le annualità indicate nella sentenza. L’inottemperanza, pertanto, è parziale ma rilevante ai fini dell’art. 114 cod. proc. amm.
Il ricorso è quindi fondato e va accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo.
Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi, analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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