Subingresso in concessione demaniale marittima e difetto di legittimazione del cessionario (TAR Calabria n. 1550 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il subingresso nella concessione demaniale marittima è subordinato all’autorizzazione espressa dell’autorità concedente, ai sensi dell’art. 46 cod. nav., e tale autorizzazione deve precedere e non seguire la cessione della gestione. Il cessionario di azienda che non abbia ottenuto il subentro è estraneo al rapporto concessorio e difetta di legittimazione attiva per impugnare il provvedimento di decadenza adottato nei confronti del concessionario. La presentazione dell’istanza di subentro dopo il perfezionamento della cessione è irrilevante, anche quando la stessa non sia stata esitata dall’amministrazione. La carenza di legittimazione determina l’inammissibilità del ricorso, restando assorbita ogni ulteriore censura di merito.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce, dal marzo 2020, uno stabilimento balneare in Catanzaro Lido. La gestione è stata acquisita, in continuità, dalla precedente società concessionaria per effetto di un contratto di cessione d’azienda del 28 febbraio 2020. La concessione demaniale marittima originaria risaliva al 2003, più volte prorogata.

Nel luglio 2021 la ricorrente ha presentato al Comune istanza di subingresso nella posizione del concessionario, ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. nav., senza riscontro. L’amministrazione ha poi adottato la determina di decadenza della concessione, con ordine di rilascio dell’area. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento, lamentando la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, la mancata comunicazione ai sensi dell’art. 21-bis legge n. 241/1990 e l’erroneità delle circostanze poste a fondamento della decadenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio aderisce integralmente alle indicazioni rese dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare e dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva. La questione centrale attiene alla posizione giuridica del cessionario di azienda rispetto al rapporto concessorio.

Il Collegio richiama il disposto dell’art. 46 cod. nav., che impone al concessionario di chiedere l’autorizzazione dell’autorità concedente per sostituire altri nel godimento della concessione. La norma riflette la ratio fiduciaria del provvedimento concessorio: in ragione degli aspetti pubblicistici del rapporto, oltre all’accordo tra cedente e cessionario è necessario il consenso espresso dell’amministrazione, in funzione di controllo sull’idoneità del subentrante.

Il Tribunale esclude l’operatività del silenzio assenso, richiamando il precedente Cons. Stato, Sez. V, n. 55 del 2021 e Cons. Stato n. 6333 del 2020, secondo cui occorre un provvedimento espresso. Nel caso concreto l’istanza di subentro è stata presentata a giochi fatti, ossia dopo il perfezionamento dell’atto di cessione: il tenore letterale della norma impone che la richiesta preceda la stipula. La ricorrente è pertanto estranea al rapporto concessorio.

Da tale estraneità deriva la carenza di legittimazione a impugnare la decadenza e, quindi, l’inammissibilità del ricorso. Il Collegio aggiunge, in via subordinata, che il ricorso è anche infondato nel merito: il mancato pagamento dei canoni demaniali, l’inadempimento delle somme rateizzate e la sostituzione non autorizzata nel godimento della concessione costituiscono motivi di per sé sufficienti a sorreggere la decadenza.

Le spese sono compensate, in considerazione del fatto che, dopo la fase cautelare, non è stata svolta ulteriore attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *