Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1356 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina l’esecuzione nei limiti dell’interesse del creditore. All’Amministrazione debitrice va assegnato un termine per provvedere; per il caso di ulteriore inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta. Il ritardo nella corresponsione di quanto dovuto giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Il Fatto

Il Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, con la sentenza n. 525/2023 pubblicata il 06/12/2023, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e ha condannato il Ministero al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità omesse, oltre interessi e spese.

Passata la sentenza in giudicato e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, il creditore ha convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta l’esecuzione della sentenza. Ne consegue la declaratoria dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse del ricorrente e nei termini indicati nella sentenza civile. Il thema decidendum è quindi circoscritto all’accertamento dell’inadempimento e ai rimedi sostitutivi previsti dall’art. 114 cod. proc. amm..

Al Ministero è assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per le attività esecutive, relative sia all’accertamento del diritto al beneficio economico sia al pagamento delle somme dovute, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme residue.

Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento, secondo il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 oltre accessori, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi analoghi precedenti. Il ricorso è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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