Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1355 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e le assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e non risultando dagli atti l’esecuzione della sentenza, il ricorso è fondato. Per il caso di ulteriore inerzia il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, e condanna l’Amministrazione alla penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il giudice ha condannato il Ministero al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità in cui la corresponsione è stata omessa, oltre interessi dal dovuto al saldo, e alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria, e decorso il termine dilatorio dalla notifica alla sede reale dell’Amministrazione, il creditore ha convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza. Ha chiesto l’attribuzione della carta docente, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notiziato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto il presupposto dell’azione di ottemperanza, costituito dal giudicato formatosi sul titolo del giudice ordinario, e la ritualità della notificazione alla sede reale dell’Amministrazione debitrice. Accerta quindi che dalla notifica è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come modificato.
Sul merito, il Tribunale rileva che non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Ne deriva la dichiarazione dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse del ricorrente e secondo i termini fissati dalla sentenza civile. Al Ministero è assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, curando gli adempimenti necessari e il pagamento delle somme ancora dovute.
Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. La misura è pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi precedenti analoghi.
Nota della Redazione
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