Carta docente negata: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1359 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il mancato adempimento del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nei limiti dell’interesse del creditore. All’ente inadempiente va assegnato un termine per provvedere; per il caso di ulteriore inottemperanza il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, perché compia gli adempimenti esecutivi entro il termine fissato. Il ritardo nell’esecuzione giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 511/2023 pubblicata il 29.11.2023, ha accertato e dichiarato il diritto del docente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi e spese. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione, il creditore ha proposto ricorso al TAR Toscana per l’ottemperanza del giudicato e per la nomina di un commissario ad acta. Ha chiesto inoltre la condanna del Ministero alla penalità di mora. L’Amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti non risulta alcuna esecuzione della sentenza del giudice del lavoro. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, dichiarandosi l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei limiti dell’interesse del ricorrente e secondo i termini indicati nella sentenza civile.
Al Ministero viene assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per compiere le attività esecutive. Oggetto dell’ordine è l’accertamento del diritto alla carta docente e il pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, avanzata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.
Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo quanto previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, tenuto conto del carattere seriale e del modesto livello di complessità della controversia.
Nota della Redazione
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