Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1507 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza che riconosce il diritto alla carta docente è accolto quando l’amministrazione non dimostri la materiale corresponsione di quanto dovuto. In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali si instaura un rapporto autonomo tra difensore distrattario e controparte, sicché il difensore è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. La mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite è irrilevante ai fini dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo principale. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, non sussiste alcun ostacolo normativo all’esecuzione, e il Collegio può nominare il commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, il giudice accertava e dichiarava il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente, per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici indicati in sentenza, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario.
Il titolo esecutivo era notificato in forma esecutiva e passava in giudicato. Non essendo intervenuta l’esecuzione, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta. Il Ministero, destinatario della notifica, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e osserva che il ricorso è fondato poiché non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto. L’amministrazione non si è costituita e non ha offerto alcuna prova dell’avvenuto adempimento.
Il TAR ritiene irrilevante l’eventuale mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite. Richiama il consolidato orientamento secondo cui, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti; ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza.
La corresponsione non trova ostacolo normativo: il titolo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996. Non essendo conclusa l’attività esecutiva, il ricorso è accolto e viene dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo al ricorrente la carta docente con le modalità indicate in sentenza.
Al Ministero è assegnato il termine di 30 giorni per provvedere. Il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) per l’ipotesi di inutile decorso del termine, con successivo termine di 60 giorni, eventualmente mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996.
Il TAR ordina infine la corresponsione di interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 112, terzo comma, cod. proc. amm., nei limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, e condanna il Ministero alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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