Ottemperanza al giudicato sulla Carta Docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 162 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto all’assegnazione dell’indennità Carta Docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, è azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il rito dell’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, il ricorso è ammissibile. Il ritardo dell’Amministrazione nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali e decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, oltre alla nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha azionato dinanzi al TAR Toscana il giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta Docente per le annualità richieste, per un importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Con il ricorso in ottemperanza la ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale del titolo, il pagamento degli interessi legali dalla spettanza al saldo, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. L’Amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata all’Amministrazione in data 19.01.2024 e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo. È inoltre acquisita l’attestazione di cancelleria che dà conto del passaggio in giudicato della pronuncia. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il TAR ordina all’Amministrazione, ove non abbia già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, assegnando un termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza di ottemperanza.
Quanto alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute ne giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il Tribunale nomina inoltre sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio dell’Amministrazione resistente, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sono liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore costituitosi come antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.