Capacità economica del datore e circolare INL: illegittima la revoca del nulla-osta (TAR Toscana n. 199 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla-osta all’ingresso del lavoratore straniero è illegittima quando l’Amministrazione fonda la valutazione della capacità economica del datore di lavoro su un solo parametro, il volume d’affari al netto degli acquisti, senza procedere alla ponderazione complessiva della solidità aziendale richiesta dalla circolare INL n. 3/2022. Il criterio del volume d’affari al netto degli acquisti è soltanto uno degli elementi considerabili e assume specifico rilievo nel solo settore agricolo, nel quale il datore non opera. Il difetto della valutazione complessiva travolge il presupposto dell’intero ragionamento amministrativo e impedisce di affermare che non sussistano prospettive di aumentata produttività idonee a giustificare la nuova assunzione.
Il Fatto
Il datore di lavoro ricorrente impugna il decreto con cui la Prefettura di Firenze, in ottemperanza alla sentenza del TAR Toscana n. 462 dell’11 marzo 2025, ha nuovamente revocato il nulla-osta rilasciato in favore del lavoratore, su istanza prodotta nel dicembre 2023 nell’ambito delle quote del decreto flussi.
Il precedente annullamento aveva censurato l’omessa considerazione delle osservazioni procedimentali. Riattivato il procedimento, l’Amministrazione ha rinnovato la revoca valorizzando il fatturato al netto degli acquisti e ritenendo incongrue le assunzioni a tempo parziale. Il ricorrente deduce il difetto di nuova istruttoria, il travisamento dei presupposti economici e la mancata acquisizione di un nuovo parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto: il provvedimento impugnato non ripropone le argomentazioni della revoca già annullata, poiché non richiama più l’irregolarità contributiva né il contratto collettivo applicato e svolge una valutazione di merito sulle assunzioni part-time.
Il nucleo del ragionamento riguarda la capacità economica del datore. La circolare INL n. 3/2022 impone una valutazione complessiva della solidità aziendale e indica una pluralità di elementi: capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero di dipendenti e tipo di attività svolta.
Quanto al fatturato, la circolare lo identifica con la somma dei ricavi per cessioni di beni o prestazioni di servizi fatturate. Il volume d’affari al netto degli acquisti è richiamato solo con riguardo, “in particolare”, al settore agricolo. Il ricorrente non opera in tale settore.
L’Amministrazione ha quindi attribuito rilievo preminente a un parametro che, pur considerabile, avrebbe dovuto inserirsi in una più ampia ponderazione della solidità economica. Tale valutazione complessiva è mancata, con la conseguenza che viene meno il presupposto di tutto il ragionamento amministrativo: non accertata la capacità economica, non può affermarsi l’assenza di prospettive di aumentata produttività idonee a giustificare la nuova assunzione.
Per tali assorbenti ragioni il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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