Nessun risarcimento per sconto illegittimo se tetto di spesa raggiunto (TAR Sardegna n. 901 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità di un provvedimento amministrativo non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione. Nel settore delle prestazioni sanitarie accreditate, il tetto di spesa costituisce un vincolo ineludibile e rappresenta la misura massima delle prestazioni acquistabili da ciascun erogatore: chi lo ha raggiunto non può identificare il danno con l’importo dello sconto tariffario illegittimamente applicato, perché in tal modo conseguirebbe una somma superiore al massimo già ottenuto. Il pregiudizio risarcibile si riduce ai maggiori costi sopportati per erogare il quantum di prestazioni eccedente, che il ricorrente ha l’onere di allegare e provare ai sensi dell’art. 63, comma 1, cod. proc. amm. Infine, la colpa d’apparato non sussiste quando l’operato regionale si colloca in un quadro normativo incerto e in prassi interpretative non isolate, avallate in sede giurisdizionale: ricorre l’errore scusabile.

Il Fatto

Un laboratorio di analisi cliniche convenziona con il Servizio sanitario regionale l’erogazione di prestazioni specialistiche. Per l’anno 2010 la Regione autonoma della Sardegna applica alle tariffe di remunerazione lo sconto del 20 per cento previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, istituto che la norma statale aveva introdotto per il solo triennio 2007-2009. Il laboratorio impugna gli atti regionali, ma i ricorsi vengono rigettati in primo grado.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6519 del 19.11.2018, riforma le decisioni e annulla le delibere regionali, affermando la limitazione temporale dello sconto. Il laboratorio agisce allora davanti al TAR Sardegna per il risarcimento, quantificando il pregiudizio in 46.874,80 euro, pari alla decurtazione subita sulle prestazioni fatturate per 235.544,97 euro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione: la domanda riguarda il risarcimento del danno cagionato da provvedimenti annullati e rientra nella giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 7 cod. proc. amm. Nel merito, il ricorso è infondato, e ciò esime dall’esame delle ulteriori eccezioni in rito, in applicazione del principio della ragione più liquida richiamato da Cons. Stato, Sez. V, n. 4279 del 2022.

Il punto centrale è la determinazione del danno ingiusto. Il ricorrente calcola il pregiudizio come differenza tra la tariffa integrale e quanto effettivamente percepito. La Sezione ritiene l’approccio non condivisibile: il laboratorio ha comunque raggiunto il tetto di spesa assegnato, ottenendo la somma massima prevista, pur erogando un volume di prestazioni superiore. Riconoscergli lo sconto come danno significherebbe superare il tetto e attribuire al risarcimento una funzione sanzionatoria inammissibile.

Il Collegio richiama la giurisprudenza sull’inderogabilità del tetto di spesa (Cons. Stato, Sez. III, n. 2837 del 2024) e precisa che il pregiudizio, se esistente, consiste nei maggiori costi sostenuti per erogare le prestazioni in eccedenza. Su questo il ricorrente non ha assolto l’onere probatorio, nonostante la disponibilità della prova: vale il principio per cui, nell’azione risarcitoria, l’art. 2697 cod. civ. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8259 del 2023).

La consulenza tecnica d’ufficio, inoltre, non può supplire al difetto di allegazione e prova (Cons. Stato, Sez. III, n. 5643 del 2020; Cass. civ. Sez. II n. 10941 del 2023). La Sezione esclude infine la colpa d’apparato: al momento degli atti mancava una cornice interpretativa univoca, e l’illegittimità è emersa solo con la pronuncia del 2018, mentre plurimi giudizi avevano avallato la prassi regionale. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *