Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1371 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso di ottemperanza è ammissibile quando il titolo azionato sia una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrando essa tra i provvedimenti eseguibili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è prevista al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. La mancata costituzione dell’amministrazione intimata, in assenza di prova dell’adempimento, giustifica l’accoglimento. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, va ordinata l’esecuzione entro il termine assegnato e, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, nominato il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di euro 1.500,00, oltre rifusione delle spese.
La sentenza non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato. Notificata in forma esecutiva al Ministero e decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, l’amministrazione non aveva dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio. La sentenza è stata notificata al Ministero e il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 è decorso.
Nessun dubbio sussiste, per il Collegio, sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli eseguibili mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è prevista proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata non si è costituita e non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio carta docente della somma di euro 1.500,00 per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
L’adempimento deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di inottemperanza perdurante oltre tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel vertice amministrativo competente o in un delegato, che dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono attribuite al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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