Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente (TAR Toscana n. 2040 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che accerta il diritto dei docenti al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condanna il Ministero dell’istruzione al relativo pagamento, il giudice amministrativo, accertato che il titolo non risulta eseguito, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti consegue alla rilevata inottemperanza dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il contribuente, nella specie personale docente, ha ottenuto dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, una sentenza che accerta il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica e condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi. Il titolo è passato in giudicato il 12.12.2024.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e rimasta ineseguita la condanna, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi, essendo richiesta l’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale, e li ritiene fondati. La questione giuridica concerne l’esecuzione del giudicato formatosi su una condanna pecuniaria dell’Amministrazione e i poteri del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Il Tribunale rileva che dagli atti di causa non risulta che il titolo sia stato eseguito. Su questa premessa ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza a ogni adempimento necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, agli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese seguono la soccombenza, sono distratte in favore del procuratore antistatario e liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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