Revoca del nulla osta per inadempienza del datore e istruttoria sul subentro (TAR Campania n. 3457 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro originario a sottoscrivere il contratto di soggiorno non determina la revoca automatica del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato. L’amministrazione è tenuta a svolgere una compiuta istruttoria sulla nuova offerta occupazionale, concreta, documentata e attuale, tempestivamente comunicata dal lavoratore straniero, nonché sull’istanza di subentro di un diverso datore di lavoro. Alla luce dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 286/1998 e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, gli elementi ostativi devono essere valutati insieme ai fatti favorevoli sopravvenuti. La loro omissione integra eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Le conseguenze di condotte ascrivibili esclusivamente al datore di lavoro non possono ricadere sul lavoratore, parte debole e incolpevole del rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, rilasciato su istanza del datore di lavoro, ed era regolarmente entrato in Italia con il relativo visto. Successivamente il datore di lavoro si era reso irreperibile, manifestando la propria indisponibilità a procedere con l’assunzione e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il lavoratore ha allora comunicato allo Sportello Unico per l’Immigrazione la situazione e la disponibilità di un nuovo datore di lavoro, chiedendo la regolarizzazione o, in subordine, un permesso per attesa occupazione. Dopo plurimi solleciti, lo SUI ha convocato le parti originarie; preso atto dell’assenza del datore di lavoro e della mancata produzione documentale, ha avviato il procedimento di revoca, conclusosi con il provvedimento impugnato. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 22, comma 11, D.Lgs. 286/1998, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 5, comma 5, del T.U. Immigrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, esaminando congiuntamente i primi due motivi per la loro connessione. Il nucleo della controversia è se, dinanzi alla sopravvenuta indisponibilità del datore originario, l’amministrazione possa procedere alla revoca automatica del nulla osta o debba invece valutare la posizione del lavoratore regolarmente entrato in Italia che abbia reperito una nuova opportunità occupazionale.
La revoca impugnata si fonda su inadempimenti pacificamente riconducibili alla condotta del datore di lavoro originario. Il ricorrente è parte lesa di tale condotta e si è attivato diligentemente, documentando la disponibilità di un nuovo datore. L’operato dello SUI, che ha ignorato tali istanze, contrasta con il principio secondo cui le conseguenze negative di condotte ascrivibili esclusivamente al datore di lavoro non possono ricadere sul lavoratore straniero, parte debole e incolpevole.
La giurisprudenza amministrativa è univoca: il procedimento di rilascio del nulla osta non può considerarsi automaticamente interrotto per il venir meno dell’offerta originaria, qualora il lavoratore disponga di alternative occupazionali concrete e attuali, potendo essere sufficiente anche una promessa di assunzione (Cons. Stato, ordinanza n. 2550/2025). L’amministrazione ha il dovere di valutare la persistenza del presupposto lavorativo riguardo alla reale possibilità di inserimento, esaminando l’istanza di subentro. La condotta della Prefettura si è arrestata a una constatazione formale, omettendo l’istruttoria dovuta: ne deriva un vizio di difetto di istruttoria e di motivazione.
Fondata è anche la terza censura. L’art. 5, comma 5, del T.U. Immigrazione impone di considerare gli elementi favorevoli sopravvenuti. La nuova proposta di assunzione a tempo indeterminato è elemento di fondamentale importanza, idoneo a dimostrare la persistenza di un concreto interesse all’inserimento lavorativo. L’amministrazione, anziché valutarla, ha adottato un provvedimento fondato su presupposti superati dalla nuova situazione di fatto.
La tesi della natura vincolata della revoca ai sensi del D.L. 73/2022 non coglie nel segno. L’esercizio del potere non può prescindere dai principi generali dell’azione amministrativa: dovere di istruttoria, proporzionalità e valutazione comparativa degli interessi. L’elemento ostativo era noto, ma era altrettanto noto quello favorevole sopravvenuto, illegittimamente omesso. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento e rinvio all’amministrazione per una compiuta istruttoria sulla proposta del nuovo datore. Le spese sono integralmente compensate per la complessità della normativa e i non uniformi orientamenti di primo grado.
Nota della Redazione
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