Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 2039 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato che il titolo giudiziale non risulta eseguito, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta, che provvede su richiesta della parte interessata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La natura seriale e la non elevata complessità della causa giustificano la liquidazione delle spese in misura contenuta, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro era stato accertato il diritto di alcune docenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato conseguentemente condannato al pagamento degli importi corrispondenti alle annualità in cui la prestazione era stata omessa, oltre interessi dal dovuto al saldo. La sentenza è passata in giudicato il 28.05.2024, come attestato dalla cancelleria del giudice emittente.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, le ricorrenti hanno convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita soltanto in due dei giudizi, senza formulare deduzioni nel merito, e non si è costituita negli altri tre.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi, essendo rivolta l’azione all’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale. La questione giuridica attiene all’esecuzione del giudicato amministrativo secondo l’art. 114 cod. proc. amm. e presuppone la verifica dello stato di inadempimento dell’Amministrazione debitrice.
Il Tribunale rileva che dagli atti di causa non risulta che il titolo sia stato eseguito. Su questa premessa fonda l’accoglimento dei ricorsi e ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, curando gli adempimenti esecutivi e il pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario; la misura tiene conto del carattere seriale della controversia, del non elevato livello di complessità e dei numerosi precedenti analoghi. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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