Ottemperanza al giudicato e carta docente (TAR Toscana n. 214 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito delle relative somme, è titolo per il giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. ove l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino al saldo.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 416/2023, pubblicata il 19.09.2023, è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nella stessa sentenza, oltre interessi dal dovuto al saldo. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Il titolo giudiziale è stato notificato alla sede reale dell’Amministrazione debitrice il 23 settembre 2023, con decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non essendo intervenuta esecuzione, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Ministero, ritualmente intimato a mezzo PEC presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita. La verifica dell’inerzia dell’Amministrazione è il presupposto del giudizio di ottemperanza e, in mancanza di prova dell’adempimento, il ricorso è fondato.

In accoglimento del ricorso, il Tribunale ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ritardo maturato nella corresponsione di quanto dovuto giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora, in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, e fino al pagamento.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori di legge, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *