Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 212 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che ha riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente è fondato quando non risulti dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo nella corresponsione di quanto dovuto giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si distraggono in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Arezzo ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nella stessa sentenza, oltre interessi dal dovuto al saldo. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria.
Dalla notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 24 gennaio 2023, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La parte creditrice ha quindi convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato e la nomina, in caso di ulteriore inadempienza, di un commissario ad acta, chiedendo altresì la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito, nonostante la notificazione a mezzo PEC presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene il ricorso fondato e lo accoglie. Non risulta dagli atti di causa che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque integrato: il giudicato è passato in cosa giudicata, il termine dilatorio è decorso e l’Amministrazione è rimasta inerte.
In accoglimento del ricorso, il TAR ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
Il ritardo maturato nella corresponsione di quanto dovuto giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento, come stabilito dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.
Le spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
Nota della Redazione
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