Prova dell’inadempimento nel giudizio di ottemperanza e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3482 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, una volta provato il fatto costitutivo costituito dal giudicato non eseguito, incombe sull’amministrazione l’onere di allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, ai sensi dell’art. 2697 c.c. L’amministrazione che non contesti la documentazione prodotta e non offra alcuna giustificazione del proprio inadempimento resta obbligata all’integrale esecuzione del giudicato nel termine assegnato. Va conseguentemente nominato commissario ad acta il dirigente generale dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega. A tale commissario non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Non sono dovute le spese di precetto, essendo l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza imputabile alla libera scelta del creditore.
Il Fatto
Il Tribunale di Ragusa, Sez. lavoro, con sentenza n. 138/2025 del 06.02.2025, ha accertato il diritto di una docente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore pari a € 1.500,00 per gli anni scolastici indicati, oltre accessori e spese distratte in favore del difensore antistatario.
Il titolo esecutivo è stato notificato all’Amministrazione il 20.02.2025 ed è passato in giudicato. Il Ministero non ha ottemperato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese. L’Amministrazione si è costituita con atto formale, senza contestare nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la ritualità del ricorso: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Su queste basi il ricorso è stato dichiarato ammissibile.
Il nucleo argomentativo riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697, comma II, c.c. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a. Spettava dunque all’Amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti. Il Ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento né ha contestato la documentazione prodotta.
Ne consegue l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. L’obbligo si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla sola scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario agirà su istanza della parte interessata entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Quanto al compenso, il Collegio esclude che il commissario vi abbia diritto, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, disposizione dettata per l’ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001 ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a TAR Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 550,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore richiedente. Il Collegio tiene conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 4029 del 2025.
Nota della Redazione
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