Interdittiva antimafia: necessaria l’attualità del rischio di condizionamento (TAR Sicilia n. 3484 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su circostanze risalenti nel tempo. Tali circostanze, tuttavia, considerate nel loro complesso, devono risultare idonee — in termini indiziari e secondo la regola del più probabile che non — a giustificare il giudizio di attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione o condizionamento mafioso nella gestione dell’impresa. La natura cautelare e preventiva del sistema delle informative consente di valorizzare elementi fattuali più sfumati di quelli richiesti in sede giudiziaria, ma non esime l’Amministrazione dall’onere di indicare fatti, frequentazioni, operazioni economiche o rapporti di cointeressenza successivi alle risultanze penalistiche richiamate. In difetto di tali elementi di attualizzazione, il provvedimento è illegittimo per carenza motivazionale.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale nel settore dei servizi funerari, impugnava l’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011, unitamente agli atti presupposti. Il provvedimento ricostruiva una gestione di tipo familiare dell’attività, risalente alla successione ereditaria dopo il decesso dell’originario titolare e culminata nell’acquisizione dell’azienda da parte della ricorrente.
Il rischio di condizionamento era ricondotto quasi interamente ai precedenti penali di un familiare e alla sua collaborazione, formalmente per brevi periodi, con l’impresa. La ricorrente contestava il difetto di attualità del pericolo, il travisamento dei fatti e l’insufficienza istruttoria, chiedendo in via subordinata l’applicazione di una misura di prevenzione collaborativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce che il provvedimento descrive in termini analitici la natura familiare dell’impresa: i passaggi ereditari, l’acquisizione dell’azienda con corrispettivo tratto da polizze assicurative, la permanenza dei recapiti telefonici aziendali in capo al padre e allo zio defunto, gli accertamenti sul coinvolgimento del familiare in un trasporto funebre. La gestione familiare, tuttavia, è in sé neutra rispetto al rischio di infiltrazione.
È su questo punto che emergono le carenze motivazionali. I reati e le condanne a carico del familiare — associazione di tipo mafioso, estorsione, rapina continuata — non si spingono oltre il 2010, data di imposizione della sorveglianza speciale revocata nel 2012. Non risultano reati o condanne successivi, né episodi di rilevanza mafiosa idonei ad attualizzare il rischio. Il contributo lavorativo del familiare all’impresa non presenta in sé profili di rilevanza criminale, e il recente trasferimento del suo domicilio nel Comune di operatività dell’azienda è circostanza neutra e legittima.
Neppure le recenti incriminazioni del padre e della madre della titolare, per i reati di cui agli artt. 640-bis e 483 cod. pen., corroborano il quadro: gli episodi appaiono scollegati dall’attività d’impresa e privi di connotazione mafiosa. Il Collegio ribadisce che il sistema delle informative ha natura cautelare e preventiva e può fondarsi su elementi indiziari, ma la valutazione amministrativa non può essere arbitraria e non motivata (Cons. Stato, Sez. III, n. 4733 del 2023; TAR Sicilia, Catania, Sez. V, n. 594 del 2024).
Il mero decorso del tempo non esclude di per sé la rilevanza dei fatti risalenti (Cons. Stato, Sez. III, n. 8882 del 2019), ma occorre che i fattori inquinanti risultino ancora attuali e capaci di verificarsi in futuro. La Prefettura ha adottato il provvedimento in assenza dei necessari elementi di attualizzazione del rischio. Il ricorso è pertanto accolto, assorbiti gli ulteriori motivi, con annullamento delle misure impugnate e salvezza del potere dell’Amministrazione di rideterminarsi; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
- Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche