Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1899 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorrente deve provare il fatto costitutivo, costituito dalla decisione passata in giudicato e dalla sua notificazione, secondo l’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a. Incombe invece sull’amministrazione l’onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo, ai sensi dell’art. 2697 c.c., non essendo sufficiente la mera inerzia o l’assenza di giustificazione. Accertata la persistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di ottemperare entro un termine e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Il commissario scelto tra i dirigenti dello stesso Ministero non ha diritto a compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Con sentenza n. 2046/2023 il Tribunale di Messina – Sez. Lavoro ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione ad accreditare la somma di euro 2.000,00 oltre interessi legali.

La sentenza è stata notificata l’8 novembre 2023 ed è passata in giudicato. L’amministrazione non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di dare seguito al titolo e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività, oltre alla condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione relativa alla notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Distrettuale di Messina anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, territorialmente competente ai sensi dell’art. 11 r.d. n. 1611/1933. La relativa nullità è tuttavia sanata dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione, avvenuta con atto depositato il 6 giugno 2025.

Nel merito il ricorso è fondato. Il TAR verifica la ritualità della notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, disposizione che impedisce l’esecuzione forzata prima di centoventi giorni dalla notificazione del titolo.

Il nucleo argomentativo riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Collegio applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Poiché la ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, l’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi delle condizioni che ne giustificavano l’inadempimento. Essa non ha addotto alcuna valida giustificazione.

Va quindi affermata la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo di esecuzione comprende anche spese e diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e da TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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