Volume tecnico e demolizione: serve l’autonomia funzionale dell’opera (TAR Sicilia n. 1906 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un manufatto come volume tecnico, sottratto al preventivo titolo edilizio, non dipende soltanto dalle ridotte dimensioni. Richiede che l’opera sia priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, e destinata esclusivamente a contenere impianti tecnologici serventi della costruzione principale, senza possibilità di alternative. Ove il manufatto si presenti come corpo di fabbrica separato, che altera la consistenza dell’immobile e occupa un’area ulteriore, la demolizione è legittima. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità priva di efficacia l’ordinanza demolitoria fino alla definizione del procedimento, ma non incide sulla sua validità né impedisce al giudice di sindacarne la legittimità.

Il Fatto

Il Comune di Sortino ingiungeva la demolizione di un locale tecnico seminterrato di 8 mq e circa 17 mc, ricavato nella parte retrostante un fabbricato principale, in zona caratterizzata da forti dislivelli del terreno. L’opera era stata realizzata in assenza di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 16/2016, e senza autorizzazione del Genio Civile ex artt. 93 e 94 del d.P.R. 380/2001.

Il destinatario presentava istanza di revoca in autotutela, sostenendo che il manufatto fosse un locale tecnico a servizio di una struttura regolarmente assentita e come tale non soggetto a titolo edilizio. Il Comune rigettava l’istanza. Il ricorrente impugnava l’ordinanza e il diniego, deducendo l’erronea qualificazione dell’opera, l’irrilevanza della sola carenza dell’autorizzazione sismica, la violazione del principio di proporzionalità e del contraddittorio procedimentale. Nelle more depositava istanza di accertamento di conformità, chiedendo il rinvio della causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di differimento. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non integra la situazione eccezionale richiesta dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. e, per giurisprudenza consolidata, rende inefficace l’ordine di demolizione fino alla definizione del procedimento, senza però intaccarne la validità né precludere il sindacato giurisdizionale.

Nel merito, il Tribunale fissa il perimetro della nozione di volume tecnico. Non basta l’esiguità dimensionale: occorre valutare il profilo qualitativo e funzionale, verificando l’asservimento oggettivo dell’opera rispetto all’edificio principale. Il manufatto deve essere privo di qualsiasi autonomia, anche solo potenziale, perché destinato unicamente a contenere impianti tecnologici serventi. Il Collegio richiama sul punto C.G.A. n. 362 del 2025, Cons. Stato n. 4319 del 2025 e Cons. Stato n. 3416 del 2025.

Applicando tale criterio, la documentazione fotografica prodotta dallo stesso ricorrente dimostra la realizzazione di un corpo di fabbrica autonomo, separato dall’edificio principale, che altera la consistenza originaria dell’immobile e inserisce nuovi volumi su un’area diversa e ulteriore. La presenza di due scaldacqua non muta la conclusione. La demolizione è dunque correttamente disposta, restando irrilevante ogni rilievo sulla mancata autorizzazione del Genio Civile, che non modifica la natura sostanziale dell’opera.

Quanto agli altri motivi, il Collegio osserva che l’ingiunzione demolitoria non richiede una peculiare motivazione sull’interesse pubblico al ripristino, essendo sufficienti la descrizione delle opere e il richiamo alla loro abusività (Cons. Stato n. 7968 del 2024). La censura sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 è destituita di fondamento, poiché le garanzie partecipative vanno escluse in ragione della vincolatività del provvedimento. Il ricorso è infondato e viene respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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