Ottemperanza al giudicato e onere della prova del pagamento (TAR Sicilia n. 1900 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce per la condanna al pagamento di somme dovute in forza di un titolo esecutivo giudiziale assolve l’onere probatorio di cui all’art. 114, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. producendo l’analitico conteggio del credito. Una volta provato il fatto costitutivo del diritto, incombe sull’amministrazione, per il principio dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare l’estinzione del diritto per integrale adempimento. La mera costituzione in giudizio con memoria di stile, priva di allegazione dell’avvenuto pagamento e di giustificazione dell’inadempimento, non assolve tale onere. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, il giudice del lavoro aveva accertato il diritto di una docente, in servizio a tempo indeterminato dal 2012, alla retrodatazione dell’immissione in ruolo all’1.9.2007, con riconoscimento integrale dell’anzianità pre-ruolo e applicazione della corretta fascia stipendiale. Il titolo ordinava al Ministero dell’Istruzione e del Merito la ricostruzione di carriera e condannava l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive, quantificate in € 15.733,23 oltre accessori.
La ricorrente aveva già agito in ottemperanza: con precedente sentenza il TAR aveva accolto il ricorso quanto agli obblighi di ricostruzione della carriera e di attribuzione della fascia stipendiale, dichiarandolo invece inammissibile in relazione alle obbligazioni pecuniarie, non essendo ancora decorso il termine di art. 14 del D.L. n. 669/1996. Decorso tale termine dalla notifica del titolo in forma esecutiva, la ricorrente ha proposto nuovo ricorso per ottenere la condanna al pagamento delle somme e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato; è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione delle sentenze di condanna della pubblica amministrazione; non consta l’esatto e integrale adempimento da parte del Ministero intimato.
La questione giuridica centrale riguarda la ripartizione dell’onere della prova nel giudizio di ottemperanza. Il Collegio applica il principio dell’art. 2697 cod. civ.: l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato grava su chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto al pagamento delle differenze retributive, secondo l’analitico conteggio prodotto, così come richiesto dall’art. 114, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Su tale base, incombeva sull’amministrazione provare l’estinzione del diritto per effetto di integrale adempimento. Il Ministero, pur costituitosi, non ha allegato di aver corrisposto quanto dovuto né ha offerto valida giustificazione dell’inadempimento. La difesa si è limitata a una memoria di stile, inidonea a contrastare la prova del credito e del suo ammontare.
Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR ordina al Ministero di ottemperare integralmente alle obbligazioni pecuniarie nascenti dal giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento pubblica istruzione della Regione Siciliana, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente in € 900,00, oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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