Ottemperanza al giudicato sulla Carta Docente e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 711 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Esso resta tuttavia limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente la cognizione di domande ulteriori, ancorché connesse al giudicato stesso. Se l’Amministrazione non eccepisce né dimostra l’avvenuto adempimento, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine. La nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventualità di un perdurante inadempimento successivo.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 721/2024 del 22 febbraio 2024, con la quale era stato accertato il suo diritto al riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna dell’Amministrazione all’attribuzione del bonus per il valore di € 2.500,00 e al pagamento delle somme accessorie.
Il titolo era stato notificato al Ministero e, secondo la certificazione del giudice del lavoro, era passato in giudicato. L’Amministrazione, costituitasi con atto di stile, non ha dedotto alcun adempimento. La causa è stata discussa in camera di consiglio e trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm., che ammette l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il perimetro del giudizio è però circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato: ogni altra domanda, anche se correlata, resta estranea alla cognizione del giudice amministrativo.
Quanto ai presupposti, il TAR rileva che la sentenza è stata trasmessa all’Amministrazione in copia attestata conforme in data 22 febbraio 2024. Ricorrono quindi i presupposti dell’art. 14, primo comma, del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30: l’azione esecutiva contro la P.A. debitrice di somme non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo. La sentenza ha inoltre comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., come da certificazione del giudice del lavoro.
Nel merito, l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo né ha giustificato la propria inerzia. Su questa base il TAR ordina al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate.
La nomina del commissario ad acta è riservata all’eventualità che l’inadempimento prosegua dopo il termine, avuto riguardo al comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause e alle carenze organiche dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre accessori. Il TAR dispone infine l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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