Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 709 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma resta circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato. Esula dall’ambito del giudizio la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso. Accertato il persistente inadempimento dell’Amministrazione, che non contesti l’avvenuto adempimento né giustifichi l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato. La nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventualità del protrarsi dell’inadempimento dopo la scadenza del termine.

Il Fatto

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro n. 1223/2024 del 12 giugno 2024, con cui era stato accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del valore corrispondente, pari a euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994.

Il ricorso è stato notificato e depositato il 26 novembre 2024. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza eccepire l’avvenuto adempimento. La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza in camera di consiglio del 14 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il perimetro del giudizio è però segnato con nettezza: esso è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non ammette la cognizione di domande ulteriori, ancorché con esso correlate.

Il Tribunale verifica poi i presupposti processuali. La sentenza del giudice del lavoro è stata trasmessa all’Amministrazione in copia attestata conforme in data 12 giugno 2024, con conseguente integrazione dei requisiti dell’art. 14, primo comma, decreto legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997: l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo. Il titolo è inoltre assistito da cosa giudicata, ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., come da attestazione del 16 ottobre 2024 apposta in calce.

Nel merito, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo né ha fornito alcuna giustificazione dell’inerzia serbata. Su tale presupposto ordina l’integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, con pagamento di tutte le somme indicate in favore della ricorrente.

La nomina del commissario ad acta viene riservata all’eventualità che l’inadempimento perduri oltre il termine: scelta motivata dal comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, ove il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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