Il voto numerico della prova orale concorsuale è motivazione sufficiente se preceduto dalla predeterminazione dei criteri (TAR Lazio n. 13298 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico espresso dalla commissione di concorso all’esito della prova orale, in mancanza di una contraria disposizione, contiene in sé la motivazione del giudizio tecnico-discrezionale, senza necessità di ulteriori spiegazioni. La sua legittimità è condizionata alla previa predeterminazione, da parte dell’organo di valutazione, di criteri di massima chiari e specifici, pubblicati o comunque conoscibili dai candidati. Il giudice può sindacare le valutazioni della commissione solo in presenza di prova di concreti elementi che ne dimostrino il carattere illogico, l’abnormità o il travisamento dei fatti, non potendo sostituire il proprio apprezzamento a quello riservato all’amministrazione. La differenziazione dei punteggi tra le singole materie costituisce indice dell’obiettività e dell’autonomia della valutazione espressa per ciascuna disciplina.
Il Fatto
Un candidato al concorso pubblico per l’ammissione di allievi marescialli alla Guardia di Finanza veniva dichiarato non idoneo dalla Sottocommissione esaminatrice per aver riportato nella prova orale un punteggio di 8,67/20, inferiore alla soglia minima di 10/20 stabilita dal bando. L’interessato impugnava il verbale di non idoneità e gli atti concorsuali, lamentando l’illegittima attribuzione di un voto meramente numerico, l’inadeguatezza dei criteri di valutazione e l’impossibilità di ricostruire l’iter logico seguito dall’organo collegiale.
Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente impugnava anche la determinazione con cui il Comando Generale ne aveva disposto l’esclusione dal concorso per difetto delle qualità morali e di condotta ai sensi dell’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. L’istanza cautelare veniva respinta sia in primo grado sia in appello.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ricordato che il punteggio numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, contenendo in sé la motivazione, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi fattuali obiettivi, criteri di massima prestabiliti e voto attribuito.
Tale principio è stato ritenuto applicabile al caso concreto, in quanto la Sottocommissione aveva preventivamente fissato, con verbale del 22 settembre 2025, i criteri di valutazione della prova orale, successivamente pubblicati sul sito istituzionale. Le censure del ricorrente sono state respinte anche perché la verbalizzazione aveva dato conto delle specifiche domande somministrate, dei voti conseguiti nelle singole materie e delle modalità di calcolo della media finale, consentendo di verificare l’intero iter logico seguito dall’organo valutatore.
Il Tribunale ha escluso che le doglianze del candidato, fondate su una personale percezione dell’andamento della prova, potessero prevalere sul giudizio tecnico-discrezionale della commissione, non avendo l’interessato allegato elementi concreti di abnormità o travisamento. La differenziazione dei punteggi tra le materie è stata anzi valorizzata come dimostrazione dell’obiettività della valutazione.
L’infondatezza del ricorso introduttivo ha reso improcedibile l’atto di motivi aggiunti: l’esclusione per mancato superamento della prova orale risultava autonomamente e sufficientemente motivata, non potendo il candidato trarre alcuna utilità dallo scrutinio della ulteriore causa escludente. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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