L’ottemperanza al giudicato civile sulla Carta docente e la penalità di mora (TAR Campania n. 5014 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente precario il diritto all’importo aggiuntivo della Carta elettronica ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente il bene della vita già accertato. Passato il provvedimento in giudicato e decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96, l’inerzia dell’Amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine, nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza e condanna al pagamento della penalità di mora, commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria destinataria di incarichi di supplenza annuale per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ha ottenuto dal Tribunale di Nola, con la sentenza n. 443/2024 pubblicata il 26 febbraio 2024, l’accertamento del diritto a percepire l’importo aggiuntivo previsto dall’art. 1, comma 12, legge n. 107/2015. Il giudice civile ha condannato l’Amministrazione al pagamento della somma complessiva di euro 1.500,00, oltre interessi legali.

La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 12.04.2024 ed è passata in giudicato, non essendo stata appellata. Poiché l’Amministrazione non ha dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il perimetro del giudizio di ottemperanza richiamando l’art. 114 cod. proc. amm. e verificando i presupposti dell’azione. Il primo passaggio riguarda il valore della pronuncia civile: essa ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, il cui obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice ordinario.

Il Collegio accerta poi che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione. Rileva inoltre che è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96 e successive modificazioni.

Sul piano dell’inerzia, il Tribunale sottolinea che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dimostrato di aver dato esecuzione al giudicato. Su queste premesse ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.

Quanto all’ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza del ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

Il Tribunale accoglie anche la domanda di penalità di mora, fissandola, in conformità all’orientamento richiamato, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta. Essa decorre dal giorno di comunicazione della sentenza ed è dovuta sino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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