Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Marche n. 547 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito, decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza. L’inerzia della pubblica amministrazione, costituita solo formalmente e senza contestazioni nel merito, legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza. Il termine assegnato per l’adempimento decorre dalla notificazione o comunicazione della decisione. La nomina del commissario ad acta, quale misura di carattere acceleratorio, non preclude il rigetto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. quando non sussistono particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pesaro, con sentenza, aveva accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme, ponendo le spese a carico dell’amministrazione con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Lamentando la mancata esecuzione del titolo, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche. L’amministrazione si è costituita con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 12 giugno 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notificazione della sentenza all’amministrazione e la proposizione del giudizio è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la pubblica amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale competente del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore, provvedendo entro i successivi centoventi giorni con ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Le spese del giudizio, non controverso l’inadempimento, sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte ai difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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