Ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4442 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza passata in giudicato e munita di attestazione di conformità, notificata presso la sede del debitore. Il ricorso è ammissibile solo quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, e l’amministrazione non provi l’integrale esecuzione del disposto giudiziale. In tal caso il giudice accoglie il ricorso, assegna un termine per l’adempimento e nomina fin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore e non ha diritto ad alcun compenso quando l’incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti presso istituti scolastici, avevano ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 50/2023 del 12 gennaio 2023, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a loro disposizione la Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per importi differenziati in relazione alla situazione personale di ciascuna. La sentenza, non impugnata nei loro confronti, era stata confermata sul punto dalla Corte d’appello di Milano con la sentenza n. 597/2023 del 18 ottobre 2023.
Notificata all’amministrazione il 16 gennaio 2023 e dichiarata passata in giudicato dalla cancelleria della Corte d’appello il 23 gennaio 2024, la pronuncia è rimasta ineseguita. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica delle condizioni dell’azione esecutiva. Richiama l’art. 324 c.p.c. per il passaggio in giudicato e l’art. 474 c.p.c. per la nozione di titolo esecutivo, individuandolo nella sentenza munita di attestazione di conformità, secondo il precedente Consiglio di Stato, V, n. 309 del 9 gennaio 2024. La notifica del titolo in copia conforme risale al 16 gennaio 2023, sicché al momento della proposizione del ricorso era ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni.
Superato lo scrutinio di ammissibilità, il Tribunale passa al merito dell’esecuzione. L’amministrazione resistente non ha offerto alcuna prova dell’integrale esecuzione del disposto giudiziale. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’ordine di erogare a ciascuna ricorrente la Carta docente entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, negli importi già determinati dal giudice del lavoro.
Quanto alla fase successiva, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, decorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Il punto di maggiore interesse riguarda il compenso. Il Tribunale esclude che allo stesso sia dovuto alcunché, perché l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica. La soluzione riduce i costi dell’esecuzione e conferma una lettura restrittiva della retribuzione dell’ausiliario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con rifusione del contributo unificato e pagamento diretto ai difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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