Carta docente e ottemperanza al giudicato (TAR Toscana n. 1318 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e le assegna un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio, con facoltà di delega, perché provveda agli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme dovute. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, una sentenza che accerta e dichiara il loro diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e condanna il Ministero al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese di lite.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Non avendo il Ministero eseguito, le creditrici propongono ricorsi per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., in ragione dell’identità della sentenza della cui ottemperanza si tratta. La questione giuridica attiene all’esecuzione del giudicato formatosi sul titolo civile e ai poteri del giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta l’esecuzione della sentenza, salvo che per le spese di lite. Dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse delle ricorrenti e nei termini indicati nella sentenza civile, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Il ritardo maturato nella corresponsione giustifica la condanna alla penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento, secondo il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.
Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, oltre che dell’identità della sentenza da ottemperare.
Nota della Redazione
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