Nulla osta paesaggistico e difetto di motivazione sulla destagionalizzazione dello stabilimento balneare (TAR Calabria n. 1273 del 26.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere vincolante della Soprintendenza e il nulla osta paesaggistico che impongono il carattere stagionale di uno stabilimento balneare sono annullabili per difetto di motivazione quando si limitano a richiamare il vincolo e a condividere le valutazioni del responsabile del procedimento, senza esplicitare le ragioni che hanno impedito l’accoglimento dell’istanza di mantenimento annuale delle strutture. Il giudizio paesaggistico costituisce un apprezzamento comparativo tra i contenuti del vincolo e le circostanze di fatto dell’intervento, sicché il diniego non può fondarsi su valutazioni apodittiche e stereotipate. L’integrazione della motivazione in sede giudiziale è ammissibile solo attraverso atti del procedimento o un provvedimento autonomo di convalida, non mediante scritti difensivi. L’annullamento dell’atto non determina la condanna dell’amministrazione al rilascio del nulla osta, residuando il potere di rivalutazione.
Il Fatto
La società ricorrente è concessionaria di un’area demaniale marittima per attività turistico-balneare e gestisce uno stabilimento sul litorale. Il Comune, sulla base dei rilievi della Capitaneria di Porto, ha ordinato la rimozione delle opere mantenute oltre il periodo consentito dal provvedimento concessorio, compreso tra l’1 giugno e il 30 settembre di ogni anno, e ha poi determinato l’indennizzo per l’occupazione abusiva.
La società aveva chiesto una concessione suppletiva per il mantenimento annuale delle strutture, con integrazione per variazioni e ampliamento della superficie. Pendente il procedimento di destagionalizzazione, la Provincia ha emesso il nulla osta paesaggistico con la prescrizione, imposta dalla Soprintendenza, che l’intervento sia stagionale e che al termine della stagione ogni opera sia rimossa. Contro tali atti la società ha proposto motivi aggiunti, chiedendo anche la condanna al rilascio dell’autorizzazione o, in subordine, il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse dai motivi aggiunti e affronta preliminarmente il tema dell’integrazione della motivazione in giudizio. Richiamando il precedente Cons. Stato, Sez. VII, n. 5069 del 2024, il Tribunale afferma che l’integrazione è ammissibile solo tramite atti del procedimento o un provvedimento di convalida, con elementi univoci e sufficienti tratti dagli atti istruttori. Le argomentazioni della difesa erariale contenute nella memoria ex art. 73 c.p.a. non possono quindi supplire alle lacune dell’atto.
Nel merito, il parere della Soprintendenza richiama la relazione tecnica e la relazione paesaggistica, specifica l’applicabilità del d.m. 23 gennaio 1976 e dichiara di condividere le valutazioni del responsabile del procedimento. Esso esprime però parere favorevole con una condizione che non trova riscontro nella relazione stessa, e il nulla osta si limita a rinviare al parere. Manca così l’indicazione delle valutazioni che hanno impedito l’accoglimento dell’istanza di mantenimento annuale.
Il Tribunale ricostruisce la natura del giudizio paesaggistico: esso consiste in un apprezzamento comparativo tra i contenuti del vincolo e le circostanze di fatto relative all’intervento e al suo inserimento nel contesto. La conferma o l’esclusione della compatibilità deve essere l’esito di rilievi puntuali. Il diniego non può fondarsi sul generico richiamo all’esistenza del vincolo né su valutazioni apodittiche, ma deve descrivere l’edificio e il contesto e stabilire se il rapporto tra essi sia armonico, esplicitando le ragioni del contrasto (TAR Toscana, Sez. II, n. 229 del 2021).
Da ciò deriva l’annullamento dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti per quanto di ragione, con salvezza del potere amministrativo di rivalutare la compatibilità paesaggistica. Non può invece accogliersi la domanda di condanna al rilascio del nulla osta nei termini richiesti. Quanto all’ordinanza di demolizione, permane l’interesse alla decisione, essendo superato il termine entro cui la legge consentiva il mantenimento delle strutture; poiché il procedimento di concessione suppletiva non è concluso, valgono le considerazioni cautelari sul rispetto dei principi di collaborazione e buona fede ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Per le medesime ragioni è annullata la nota di accertamento dell’indennizzo. La domanda risarcitoria è rigettata, non avendo la società individuato i pregiudizi patiti e non essendo stata eseguita l’ordinanza di demolizione.
Nota della Redazione
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