Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente ai precari (TAR Molise n. 32 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo azionato consista in una sentenza del giudice ordinario del lavoro che abbia accertato il diritto del docente precario al beneficio della carta elettronica. Ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., l’azione è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La notificazione del titolo in copia conforme all’originale è sufficiente, non essendo più richiesta la spedizione in forma esecutiva dopo le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022. Il TAR può nominare fin d’ora il commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato.
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 73/2025 del 17.03.2025 aveva accertato il diritto della ricorrente, docente precaria titolare di supplenze negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, al beneficio della carta elettronica per un importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito.
Passata in giudicato la sentenza, e rimasta ineseguita, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 30.04.2025. La sentenza era stata notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione già in data 17.03.2025.
Su quest’ultimo punto il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. A decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: le sentenze devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione seguite dalla ricorrente sono pertanto adeguate alle formalità richieste.
Il Collegio ha poi confermato che il titolo azionato rientra tra quelli esperibili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., trattandosi di sentenza del giudice ordinario del lavoro rimasta ineseguita.
Nel merito, la somma di € 1.000,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza del Tribunale di Campobasso. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Il Collegio ha inoltre nominato fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario dovrà attivarsi, su istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo in ulteriori 40 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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