Pericolosità sociale e revoca del permesso di soggiorno UE nel giudizio cautelare (TAR Emilia-Romagna n. 253 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la valutazione della pericolosità sociale del cittadino straniero che giustifica la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce espressione della ampia discrezionalità dell’Amministrazione. Il provvedimento di revoca che risulti compiutamente motivato e non manifestamente illogico nell’apprezzamento della pericolosità del soggetto supera il vaglio del fumus boni iuris richiesto per la concessione della misura cautelare, e la sussistenza di tale valutazione di pericolosità può legittimamente fondare anche il mancato rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto del Questore di Bologna che disponeva la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendo la sospensione dell’esecuzione del provvedimento in via cautelare. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere alla domanda e il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna era chiamato a pronunciarsi sull’istanza incidentale ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto che la domanda cautelare non potesse trovare accoglimento, impregiudicata ogni diversa valutazione da riservarsi alla decisione nel merito. Il Collegio ha anzitutto escluso che, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, sussistesse il fumus boni iuris necessario a sorreggere l’istanza di sospensione.
Ad avviso del Tribunale, il provvedimento impugnato risultava ampiamente motivato, avendo l’Amministrazione esercitato legittimamente la propria ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità del ricorrente. La motivazione addotta appariva compiuta e non manifestamente illogica, circostanza che assume rilievo dirimente nel giudizio cautelare, il cui ambito di cognizione non consente di sovrapporre un diverso apprezzamento a quello compiuto dall’autorità amministrativa, salvo il caso di evidente travisamento o illogicità manifesta.
La Corte ha inoltre osservato che la compiuta rappresentazione della pericolosità del soggetto giustificava anche il mancato rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, non potendosi ritenere che la negativa valutazione di pericolosità sociale possa essere superata attraverso la diversa qualificazione della posizione giuridica dello straniero. Sulla base di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con integrale compensazione delle spese della presente fase processuale.
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Nota della Redazione
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