Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2406 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti. Decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina l’esecuzione del giudicato. La nomina del commissario ad acta può avvenire fin d’ora, con insediamento condizionato all’ulteriore inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114 c.p.a. è dovuta dal giorno di comunicazione della sentenza sino all’adempimento o all’insediamento del commissario.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente a erogare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di importo nominale pari a euro 500 annui, per le annualità già maturate. La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata all’Amministrazione ed è passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non ha proceduto al pagamento. Di qui il ricorso, con richiesta di nomina del commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora ex art. 114 c.p.a..

Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; non risulta che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.

Alla luce di tali rilievi il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando la Carta elettronica e accreditando sulla stessa l’importo nominale riconosciuto dal giudice civile, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della Direzione generale competente in materia di ordinamenti scolastici e formazione del personale, con facoltà di delega a altro dirigente, il quale si insedierà su istanza della ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

L’Amministrazione è altresì condannata alla penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dal giorno di comunicazione della sentenza e dovuta sino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario ad acta. Il collegio richiama sul punto T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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