Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 4367 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo e il suo inutile decorso legittima la proposizione del ricorso. In caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, non potendo l’amministrazione giovarsi della propria condotta omissiva per sottrarsi all’adempimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l’anno scolastico 2024/2025. L’amministrazione non aveva proposto impugnazione e la sentenza era passata in giudicato. L’istante lamentava l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e della disciplina di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. Ha quindi accertato che la sentenza ottemperanda era stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente e che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In particolare, il Collegio ha precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza per la fruizione del benefizio, l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, non potendo il mancato rispetto del limite temporale, imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, giovare alla stessa per sottrarsi all’adempimento.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto di nominare sin da ora un commissario ad acta nella persona di un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle c.d. astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione di detta misura nel caso di specie. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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