Reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. e inerzia del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 390 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. è il rimedio tipico attraverso il quale le parti del giudizio di ottemperanza possono sottoporre al giudice tutte le questioni inerenti all’attività del commissario ad acta, contestando sia gli atti dallo stesso emanati, sia, implicitamente e per ragioni di continenza logica, l’eventuale inerzia nell’adozione degli atti necessari ad assicurare l’effettività e la pienezza dei diritti violati dall’Amministrazione. L’accoglimento del reclamo consegue alla mancata prova dell’intervenuta esecuzione del giudicato, con conseguente nuovo ordine al commissario ad acta di provvedere senza ulteriori dilazioni.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 912/2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario. A fronte dell’inottemperanza dell’Amministrazione, il ricorrente aveva adito il giudice dell’ottemperanza, che con sentenza n. 437/2025 aveva ordinato al Ministero di provvedere al pagamento entro sessanta giorni, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inutile decorso del termine.
Nonostante la notifica della sentenza sia all’Amministrazione sia al commissario ad acta, il dovuto non veniva versato. Il ricorrente proponeva quindi reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm., deducendo il perdurante inadempimento e chiedendo le opportune indicazioni per la corretta attuazione del giudicato ovvero la sostituzione dell’ausiliario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, preliminarmente inquadra il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. come il rimedio tipico attraverso il quale le parti del giudizio di ottemperanza possono contestare l’operato del commissario ad acta. Richiamando la giurisprudenza, il Collegio osserva che la sottoposizione al giudice dell’ottemperanza di tutte le questioni inerenti all’attività dell’ausiliario avviene proprio mediante tale reclamo, che consente di far valere non soltanto i vizi degli atti eventualmente emanati, ma anche l’inerzia dello stesso nell’adozione degli atti necessari ad assicurare l’effettività e la pienezza dei diritti e degli interessi legittimi violati dall’Amministrazione.
Nel caso di specie, il Collegio rileva come non risulti fornita la prova dell’intervenuta esecuzione del giudicato. L’accertata inerzia del commissario ad acta integra pertanto l’inadempimento denunciato dal ricorrente, rendendo fondato il reclamo proposto. Il TAR accoglie quindi il reclamo e rinnova l’ordine al commissario ad acta di provvedere a quanto già disposto con la sentenza n. 437/2025, senza ulteriori dilazioni e comunque non oltre sessanta giorni dalla notificazione della decisione.
La gravità della mancata esecuzione degli obblighi nascenti dal giudicato induce il Collegio a disporre la trasmissione degli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, per le valutazioni di rispettiva competenza. Le spese di lite vengono infine compensate, in ragione della natura della fase processuale e delle circostanze del caso.
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Nota della Redazione
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