Cessazione della materia del contendere per ripubblicazione del bando emendato (TAR Abruzzo n. 253 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ricorre quando il ricorrente ottiene in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. Essa si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità. La pronuncia di cessazione ha contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e presuppone la piena soddisfazione offerta dalle successive determinazioni dell’amministrazione. In mancanza di accordo delle parti, il giudice procede all’accertamento virtuale della fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite.
Il Fatto
Con bando pubblicato sulla piattaforma ANAC il 30 dicembre 2025, l’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (AreaCom) indiceva una procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento, mediante appalto integrato ex art. 44 del d.lgs. 36/2023, della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la costruzione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Avezzano, per un valore complessivo di € 132.926.418,5.
La società istante impugnava il bando e il disciplinare di gara, deducendo la violazione del principio di tassatività dei requisiti di partecipazione e di massima partecipazione, l’illegittimità dell’obbligo di assunzione di una percentuale di personale femminile e del criterio premiale della sede legale. Nel corso del giudizio, AreaCom adottava plurime determine di rettifica della documentazione di gara e, all’esito dell’ordinanza cautelare del Tribunale, ripubblicava il bando emendato sulla piattaforma ANAC in data 26 marzo 2026.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la società ricorrente, con propria nota del 3 aprile 2026, aveva espressamente riconosciuto che l’adozione dei nuovi provvedimenti, modificativi del bando originario ed emendativi dei vizi contestati, e la conseguente ripubblicazione del bando rettificato sulla piattaforma ANAC comportavano la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, chiedendone la declaratoria in sentenza.
Il Collegio ha accertato che AreaCom, recependo le indicazioni propulsive sviluppate nell’ordinanza cautelare n. 40/2026, aveva modificato la lex specialis di gara rispetto alle censure formulate con il ricorso introduttivo, nel senso auspicato dalla ricorrente, e aveva proceduto alla nuova pubblicazione del bando in data 26 marzo 2026, ricomprendendo l’anno 2025 per il requisito relativo al fatturato globale come richiesto dalla società istante.
Il Tribunale ha quindi ritenuto soddisfatta integralmente la pretesa sostanziale della ricorrente, richiamando i principi consolidati in materia di cessazione della materia del contendere: essa può essere pronunciata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso; si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse; è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa e dalla piena soddisfazione offerta dalle successive determinazioni dell’amministrazione.
Sussistendo giusti motivi, anche in ragione dell’adeguamento della legge di gara disposto da AreaCom in ottemperanza all’ordinanza cautelare, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e disposto l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Nota della Redazione
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