Rivalutazione monetaria esclusa sui crediti liquidati nel giudicato di condanna (TAR Campania n. 802 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di spese di lite, il credito azionato costituisce debito di valuta, assoggettato alla disciplina dell’art. 1277 cod. civ. La rivalutazione monetaria è riconoscibile solo se il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., l’esistenza del maggior danno da mancata disponibilità della somma nel periodo di mora, non compensato dagli interessi legali predeterminati dall’art. 1224, comma 1, cod. civ. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, in caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, procuratore antistatario nel giudizio civile, agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori.

Il titolo non è stato impugnato ed è passato in giudicato; è stato notificato ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. L’Amministrazione non ha provveduto al pagamento. Il ricorrente chiede l’ottemperanza, la nomina anticipata di un commissario ad acta e la condanna alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Il Ministero si costituisce solo formalmente, senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio di ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio verso l’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta dal giudice civile. Non si tratta di riesaminare il merito, ma di dare attuazione al decisum.

I presupposti dell’azione sussistono: il titolo è passato in giudicato, è stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione ed è decorso il termine dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, costituitosi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale. Il ricorso va dunque accolto.

Il Tribunale ordina il pagamento della somma liquidata nel titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore, e nomina fin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il commissario ad acta individuato nel Direttore della direzione generale competente, con facoltà di delega.

Quanto agli accessori, è accolta la domanda di interessi legali, maturati dal passaggio in giudicato fino al soddisfo. È invece respinta l’istanza di rivalutazione monetaria. Le somme liquidate in via giudiziale costituiscono un debito di valuta, cui non si applica il computo proprio delle obbligazioni di valore; la rivalutazione presuppone che il creditore alleghi e provi il maggior danno da mancata disponibilità della somma durante la mora, non compensato dagli interessi legali. Il Collegio richiama, sul punto, TAR Napoli, Sez. II, n. 1461 del 2020.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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