Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello dichiarata (Cons. Stato n. 3251 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, quando la parte appellante dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione del gravame, il giudice non può esaminare il merito dei motivi di appello né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio, espressione di ius receptum nella giurisprudenza amministrativa, opera anche quando la sopravvenienza sia costituita dal perfezionamento di un accordo tra le parti su un assetto alternativo degli interessi in contesa. La definizione in rito preclude ogni statuizione sul merito delle censure e giustifica, di regola, la compensazione delle spese in ragione dell’andamento complessivo della vertenza.
Il Fatto
Il Comune di Bressanone aveva impugnato davanti al T.R.G.A., Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, il diniego opposto alla società di telecomunicazioni istante per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile. Il provvedimento si fondava sul Regolamento antenne comunale, che vietava la collocazione degli impianti nel raggio di cento metri da edifici scolastici e da immobili sottoposti a vincolo storico-artistico, e sul rilievo dell’inidoneità del titolo di disponibilità dell’immobile prodotto dall’istante.
La società aveva proposto motivi aggiunti, deducendo il contrasto dei limiti distanziali con l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 e l’illegittimità del diniego fondato su documenti non richiesti dalla disciplina speciale di settore. Il T.R.G.A., con sentenza n. 250/2023, aveva accolto entrambe le censure, annullando il regolamento limitatamente all’art. 4, comma 1, punto 3) e il provvedimento di diniego. Il Comune ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di appello la questione ha perso i connotati originari di contrapposizione sul potere regolamentare comunale in materia di localizzazione degli impianti. Già all’esito dell’udienza pubblica del 27 febbraio 2025 il Collegio aveva disposto un rinvio, prendendo atto di una istanza congiunta delle parti che dava conto di trattative in corso per l’individuazione di un sito alternativo a quello oggetto di causa e dell’avvio del procedimento di modifica del regolamento comunale.
Le verifiche successive hanno confermato il progressivo superamento della res litigiosa. Le parti hanno depositato la documentazione relativa all’avvio del procedimento per l’approvazione della nuova ipotesi di localizzazione su un sito alternativo, individuato in una palestra di roccia, positivamente valutato dalla società dopo apposito sopralluogo. Un ulteriore rinvio è stato concesso in attesa della conclusione del procedimento di approvazione del contratto di concessione del sito alternativo.
All’udienza le parti hanno confermato che la pratica di localizzazione alternativa aveva avuto esito positivo e che il Comune non aveva più interesse alla decisione del ricorso. Il Collegio ha quindi rilevato come, in presenza di una espressa dichiarazione di sopravvenuta assenza di interesse, il giudice non possa decidere la controversia nel merito dei motivi di appello né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il principio applicato è quello della conformità necessaria della pronuncia alla dichiarazione resa, principio che la Sezione qualifica come ius receptum, richiamando Cons. Stato, Sez. IV n. 1464/2025. La conseguenza è la dichiarazione di improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame. La Sezione ha ritenuto giustificata la compensazione integrale delle spese, valorizzando l’andamento complessivo della vertenza, segnato dall’esito positivo del percorso di localizzazione alternativo.
La pronuncia chiude il giudizio senza scrutinare i motivi di appello, ivi compresi quelli relativi all’asserito eccesso di potere giurisdizionale e alla applicabilità della cartografia del 2011 sui siti sensibili. La via processuale prescelta lascia quindi impregiudicata la questione di fondo sulla capacità regolamentare dei comuni in materia, che resta affidata alla sola statuizione del giudice di prime cure.
Nota della Redazione
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